Sez. 3, Sentenza n. 487 del 28/01/1985 (Rv. 438693 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO DEL CONDUTTORE - AMMONTARE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ANNO DI RIFERIMENTO.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO DEL CONDUTTORE - AMMONTARE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ANNO DI RIFERIMENTO.*
In tema di locazioni vincolate, la Determinazione, in base alla legge 12 agosto 1974 n. 351, del reddito del conduttore - che va effettuata con riferimento all'anno di scadenza del contratto e tenendo conto delle variazioni di esso sopravvenute - deve essere compiuta con riferimento agli emolumenti percepiti dal conduttore, senza detrazione delle ritenute operate a titolo di IRPEF, non dovendosi più aver riguardo alla pregressa normativa tributaria e all'incidenza dell'abrogata imposta complementare, a seguito della riforma di cui al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597. (V 134/80, mass n 403518).*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)