Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023 (Rv. 669525 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Domande o eccezioni assorbite in primo grado - Appello incidentale - Esclusione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Necessità - Modalità - Richiamo generico - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE
La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione.
Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)