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Sez. U - , Sentenza n. 13195 del 25/05/2018 (Rv. 648680 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Eccezione di merito non esaminata in primo grado perché ritenuta assorbita – Impugnazione incidentale – Esclusione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. – Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648680-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto implicitamente rigettata un'eccezione di prescrizione, da considerarsi, invece, semplicemente assorbita dalla pronuncia fondata sulla c.d. ragione più liquida).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)