Sez. 1, Sentenza n. 3158 del 23/09/1976 (Rv. 381933 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL DEBITORE DURANTE LA PENDENZA DI UN GIUDIZIO PER REVOCATORIA - INTERVENTO DEL CURATORE NEL GIUDIZIO MEDESIMO - SUCCESSIVO CONCORDATO - POSIZIONE RISPETTIVA DELL'ASSUNTORE E DEL FALLITO TORNATO IN BONIS RISPETTO A DETTO GIUDIZIO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL DEBITORE DURANTE LA PENDENZA DI UN GIUDIZIO PER REVOCATORIA - INTERVENTO DEL CURATORE NEL GIUDIZIO MEDESIMO - SUCCESSIVO CONCORDATO - POSIZIONE RISPETTIVA DELL'ASSUNTORE E DEL FALLITO TORNATO IN BONIS RISPETTO A DETTO GIUDIZIO.*
Qualora, proposta un'Azione revocatoria ordinaria, il debitore sia fallito e nel giudizio sia intervenuto il curatore del fallimento insistendo sulla revocatoria dello stesso atto a norma dell'art 66 legge fallimentare, l'assunzione del concordato con la cessione delle azioni revocatorie importa trasferimento all'assuntore della suddetta Azione revocatoria non quale originariamente proposta dal creditore (ancorche in ipotesi quest'ultimo sia lo stesso assuntore), ma come era stata fatta propria dal curatore ai sensi del citato art 66. Ne consegue che il fallito tornato in bonis non e litisconsorte necessario in ordine alla detta Azione, ma puo assumere soltanto la posizione di interventore adesivo dipendente. (Conf 9/63, mass n 260010).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)