diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9 del 05/01/1963 (Rv. 260010 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - CON ACCOLLO CUMULATIVO - AZIONE REVOCATORIA - INTERVENTO DEL FALLITO - AMMISSIBILITA - INTERVENTO ADESIVO - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1963-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260010-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - CON ACCOLLO CUMULATIVO - AZIONE REVOCATORIA - INTERVENTO DEL FALLITO - AMMISSIBILITA - INTERVENTO ADESIVO - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - INAMMISSIBILITA.*

Il fallito ha interesse all'esito positivo dell'Azione revocatoria promossa dall'assuntore del concordato con accollo cumulativo, in quanto la responsabilita di lui, sia pure nella nuova veste di coobbligato principale con l'assuntore, continuà in conseguenza egli puo intervenire nel relativo giudizio, ma, rivestendo il suo intervento la natura d'intervento adesivo dipendente, e carente di legittimazione (ed al pari di lui il suo erede) a proporre in modo autonomo l'impugnazione non proposta dalla parte adiuvata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)