Sez. 6, Sentenza n. 7343 del 05/03/1976 Ud. (dep. 22/06/1976) Rv. 133929 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO - LIMITI.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO - LIMITI.*
Il provvedimento che decide sulla riunione dei procedimenti pendenti dinanzi allo stesso giudice contro il medesimo imputato, avendo carattere ordinatorio e discrezionale e sottratto al Sindacato del giudice di legittimita e non e quindi impugnabile con ricorso per Cassazione. Tuttavia, se a fondamento della istanza di riunione sia posto il vincolo della continuazione fra i reati oggetto dei due distinti procedimenti, il provvedimento negativo del giudice e impugnabile con ricorso per Cassazione insieme alla sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)