Sez. 1, Sentenza n. 2766 del 23/10/1985 Ud. (dep. 08/04/1986) Rv. 172343 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIGETTO DELL'ISTANZA - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIGETTO DELL'ISTANZA - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il rigetto dell'istanza di riunione dei procedimenti da parte del giudice di merito non è impugnabile per Cassazione, in quanto si tratta di provvedimento emesso nel legittimo Esercizio di un potere discrezionale sottratto al controllo di legittimità. (V mass n 164181; (V mass n 133929).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)