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Sez. 1, Sentenza n. 2766 del 23/10/1985 Ud. (dep. 08/04/1986) Rv. 172343 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIGETTO DELL'ISTANZA - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172343-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIGETTO DELL'ISTANZA - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il rigetto dell'istanza di riunione dei procedimenti da parte del giudice di merito non è impugnabile per Cassazione, in quanto si tratta di provvedimento emesso nel legittimo Esercizio di un potere discrezionale sottratto al controllo di legittimità. (V mass n 164181; (V mass n 133929).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)