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Sez. L, Sentenza n. 2250 del 02/06/1977 (Rv. 385972 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ENTE PER LA TRASFORMAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI DEI SOCI AGRICOLTORI - IMPRESA GESTITA DALL'ENTE - NATURA AGRICOLA - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - RELATIVA NORMATIVA PER L'AGRICOLTURA - APPLICABILITA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - ALL'INAIL - PRELIEVO AGGIUNTIVO SULLE IMPOSTE DEI SOCI.*
Stato
decisa il 1977-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385972-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ENTE PER LA TRASFORMAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI DEI SOCI AGRICOLTORI - IMPRESA GESTITA DALL'ENTE - NATURA AGRICOLA - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - RELATIVA NORMATIVA PER L'AGRICOLTURA - APPLICABILITA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - ALL'INAIL - PRELIEVO AGGIUNTIVO SULLE IMPOSTE DEI SOCI.*

Allorche gli agricoltori di una determinata zona, anziche provvedere singolarmente alla trasformazione ed alienazione dei loro prodotti (nella specie, uva), devolvano tali operazioni ad un organismo unitario (consorzio, cooperativa agraria, cantina sociale ecc), sia pure munito di personalita giuridica propria, l'attivita svolta da questo ente deve ritenersi come meramente sostitutiva di quella che i singoli soci potrebbero direttamente assolvere, per realizzare la maggior produttivita delle loro aziende, e, essendo ad essi riferibile, si presenta come connessa soggettivamente ed oggettivamente, con l'Esercizio agricolo primario dei coltivatori associati. Tale attivita, pertanto, deve essere considerata agricola, ai sensi dell'art 2135 cod civ e dell'art 206 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, ed assoggettata alle Disposizioni relative alla Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura; ne consegue che gli oneri assicurativi ad essa afferenti devono ritenersi soddisfatti, in favore dell'Inail, con il prelievo aggiuntivo sulle imposte pagate dai singoli soci, in rapporto ai loro fondi. (Conf 2055/76, mass n 380882; (Conf 3242/74, mass n 371758; (Conf 3283/72, mass n 361108).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)