Sez. L, Sentenza n. 2055 del 05/06/1976 (Rv. 380882 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO UNITARIO PER LA TRASFORMAZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI DEI SOCI AGRICOLTORI - IMPRESA GESTITA DA TALE ENTE - NATURA AGRICOLA - DISCIPLINA APPLICABILE IN TEMA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - ONERI ASSICURATIVI - PRELIEVO AGGIUNTIVO SULLE IMPOSTE PAGATE DAI SINGOLI SOCI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO UNITARIO PER LA TRASFORMAZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI DEI SOCI AGRICOLTORI - IMPRESA GESTITA DA TALE ENTE - NATURA AGRICOLA - DISCIPLINA APPLICABILE IN TEMA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - ONERI ASSICURATIVI - PRELIEVO AGGIUNTIVO SULLE IMPOSTE PAGATE DAI SINGOLI SOCI.*
Allorche gli agricoltori di una determinata zona, anziche provvedere singolarmente alla trasformazione ed alienazione dei loro prodotti (nella specie, uva), devolvano tali operazioni ad un organismo unitario (consorzio, cooperativa agraria, cantina sociale ecc), sia pure munito di personalita giuridica propria, l'attivita svolta da questo ente deve ritenersi come meramente sostitutiva di quella che i singoli soci potrebbero direttamente assolvere, per realizzare la maggior produttivita delle loro aziende, e, essendo ad essi riferibile, si presenta come connessa, soggettivamente ed oggettivamente, con l'Esercizio agricolo primario dei coltivatori associati. Tale attivita, pertanto, deve essere considerata agricola, ai sensi dell'art 2135 cod civ e dell'art 206 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, ed assoggettata alle Disposizioni relative all'Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura; ne consegue che gli oneri assicurativi ad essa afferenti devono ritenersi soddisfatti, in favore dell'Inail, con il prelievo aggiuntivo sulle imposte pagate dai singoli soci, in rapporto ai loro fondi. (Conf 3242/74, mass n 371758; (Conf 3283/72, mass n 361108).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)