Sez. 1, Sentenza n. 1154 del 21/04/1971 (Rv. 351270 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - MANCANZA - IMPUGNABILITA CON L'ISTANZA DI REVOCAZIONE*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - MANCANZA - IMPUGNABILITA CON L'ISTANZA DI REVOCAZIONE*
L'eventuale travisamento dei fatti da parte del giudice di merito puo costituire motivo di censura in Sede di legittimita soltanto quando si risolve nel vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Altrimenti unico rimedio esperibile e quello della revocazione, a norma dell'art 395 n 4 cod proc civ. (Conf 60'70, mass n 344721*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)