Sez. 3, Sentenza n. 60 del 09/01/1970 (Rv. 344721 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - AMMISSIBILITA - LIMITI*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - AMMISSIBILITA - LIMITI*
L'eventuale travisamento dei fatti da parte del giudice di merito puo costituire motivo di censura in Sede di legittimita soltanto quando si risolve nel vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Altrimenti unico rimedio esperibile e quello della revocazione, a norma dell'art 395 n 4 cod proc civ. (Conf 4034-68 massima 337638 3879-68 massima 337354 2779-67 massima 330332).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)