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Sez. 3, Sentenza n. 60 del 09/01/1970 (Rv. 344721 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - AMMISSIBILITA - LIMITI*
Stato
decisa il 1970-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344721-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - AMMISSIBILITA - LIMITI*

L'eventuale travisamento dei fatti da parte del giudice di merito puo costituire motivo di censura in Sede di legittimita soltanto quando si risolve nel vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Altrimenti unico rimedio esperibile e quello della revocazione, a norma dell'art 395 n 4 cod proc civ. (Conf 4034-68 massima 337638 3879-68 massima 337354 2779-67 massima 330332).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)