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Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 08/07/1993 (Rv. 483058 - 01)

Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Effetti | Invalidità del contratto - Eccezione del rappresentato - Carattere relativo - Volontà del rappresentato di eseguire il contratto - Rifiuto dell'altro contraente - Risoluzione per inadempimento - Legittimità.
Stato
decisa il 1993-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483058-01

Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Effetti

L'invalidità del contratto concluso dal rappresentante senza poteri non può essere eccepita dall'altro contraente, ma unicamente dal rappresentato: ne consegue che, qualora quest'ultimo intenda eseguire il contratto concluso dal "falsus procurator" il rifiuto dell'altro contraente giustifica la risoluzione del contratto per inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)