Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 08/07/1993 (Rv. 483058 - 01)
Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Effetti | Invalidità del contratto - Eccezione del rappresentato - Carattere relativo - Volontà del rappresentato di eseguire il contratto - Rifiuto dell'altro contraente - Risoluzione per inadempimento - Legittimità.
Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Effetti
L'invalidità del contratto concluso dal rappresentante senza poteri non può essere eccepita dall'altro contraente, ma unicamente dal rappresentato: ne consegue che, qualora quest'ultimo intenda eseguire il contratto concluso dal "falsus procurator" il rifiuto dell'altro contraente giustifica la risoluzione del contratto per inadempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)