diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1981 del 02/02/2016 (Rv. 638793 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto comprendente opere in cemento armato - Obbligo dell'appaltatore di depositare i calcoli presso il Genio civile - Inadempimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638793-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE

Nel contratto di appalto che preveda la realizzazione di opere contenenti cemento armato, grava sull'appaltatore, e non sul committente, ex art. 4 della l. n. 1086 del 1971, l'obbligo di denunciare all'ufficio del Genio civile competente per territorio le dette opere corredate dai calcoli, sicché l'ingiustificata omissione di tale attività prima dell'inizio dei lavori rileva quale grave inadempimento, ex art. 1455 c.c., ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)