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Sez. 2, Sentenza n. 4433 del 27/02/2007 (Rv. 595335 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto comprendente opere in cemento armato - Obbligo del costruttore di depositare i calcoli presso il Genio civile - Inadempimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595335-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE

Nel contratto di appalto, qualora debbano essere realizzate opere contenenti cemento armato, l'obbligo di denunciare all'ufficio del Genio civile competente per territorio le relative opere corredate dai calcoli, grava sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1086 del 1971, e non sul committente; ne consegue che costituisce inadempimento di non scarsa importanza, ai fini dell'accoglimento dell'azione di risoluzione contrattuale, il comportamento dell'appaltatore, che inizi i lavori relativi alle opere in cemento armato senza aver provveduto al previo deposito dei calcoli presso il Genio civile e senza fornire alcuna apprezzabile giustificazione in proposito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)