Sez. 1, Sentenza n. 47013 del 21/10/2003 Cc. (dep. 09/12/2003) Rv. 226467 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Intestatario di bene confiscato - Ricorso in appello - Mancato avviso dell'udienza camerale al difensore - Nullità - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Qualora, con il decreto applicativo di una misura di prevenzione, sia stata disposta la confisca di un bene intestato ad un terzo e questi, al pari del destinatario di detta misura, abbia interposto appello, è anch'egli da considerare "interessato", ai sensi dell'art. 4, comma sesto, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ed ha pertanto diritto all'assistenza difensiva, onde costituisce causa di nullità il mancato avviso dell'udienza al suo difensore.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)