Sez. 5, Sentenza n. 45139 del 23/04/2013 Cc. (dep. 07/11/2013) Rv. 257542 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca di beni intestati a terzi - Omessa audizione del terzo interessato - Violazione del diritto di difesa - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento di prevenzione, qualora con il decreto applicativo di una misura di prevenzione sia disposta la confisca di un bene intestato ad un terzo, l'omessa audizione del terzo interessato non è riconducibile nell'alveo delle violazioni del diritto alla prova, in quanto non si tratta di atto equiparabile all'esame delle parti private di cui all'art. 503 cod. proc. pen., né ad alcun altro dei mezzi di prova disciplinati dal codice di rito. Detta omissione può, tuttavia, essere censurata quale violazione del diritto alla difesa, ma per soddisfare il requisito di specificità del motivo e l'interesse del deducente all'impugnazione sotto detto profilo, è necessario che all'eccezione si accompagni l'indicazione delle difese che i terzi interessati avrebbero potuto sviluppare soltanto rivolgendosi personalmente al giudice e non anche attraverso l'attività di rappresentanza espletata dai rispettivi difensori. Ne consegue che il silenzio dei ricorrenti in ordine al predetto indefettibile requisito rende inammissibile il corrispondente motivo di ricorso.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)