Sez. 1, Sentenza n. 684 del 11/03/1966 (Rv. 321363 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - ONERE DI PROPORRE OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - OMESSA OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - ONERE DI PROPORRE OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - OMESSA OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE.*
Nelle ammissioni di crediti al passivo fallimentare, con riserva di produzione dei documenti giustificativi -art. 95 legge fallimentare, l'opposizione allo stato passivo costituisce l'unico mezzo che consente di conseguire lo scioglimento della riserva e di conservare gli effetti favore voli del provvedimento di ammissione. Pertanto, poiche l'ammissione con riserva si intende ab origine condizionata alla proposizione della tempestiva opposizione e diventa definitiva solo con l'accoglimento di questa, se l'opposizione non viene proposta, l'ammissione perde il suo effetto positivo, come per difetto di una condicio juris. *
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)