Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 07/09/1970 (Rv. 346939 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO ONERE DEL CREDITORE.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO ONERE DEL CREDITORE.*
Nel caso in cui un credito sia stato ammesso al passivo con riserva di produzione dei documenti giustificativi, l'opposizione allo stato passivo costituisce l'unico mezzo per conseguire l'ammissione al passivo con eliminazione della riserva e per conservare ad essa i suoi effetti favorevoli. (V 2292, 69, mass n 341685 1424, 66, mass n 322831 684, 66, mass n 321363).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)