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Sez. U - , Sentenza n. 17619 del 31/05/2022 (Rv. 664923 - 02)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Giudizio dinanzi al G.O. per il risarcimento del danno - Azione di annullamento del provvedimento davanti al G.A. - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Perenzione del giudizio amministrativo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664923-02

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto soggettivo dei medici specializzandi, derivante dalla proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, viene meno in caso di perenzione del giudizio amministrativo per inattività delle parti, restando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda in quella sede, in quanto, in presenza di una situazione accostabile alla estinzione civilistica, trova applicazione in via analogica l'art. 2945, comma 3, c.c.

Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 310, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 35 com. 2 lett. B, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 25, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 9 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)