Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019 (Rv. 654419 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Risarcimento del danno da inadempimento delle direttive CEE - Compensi dei medici specializzandi - Soggetti ammessi ai corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990/1991 - Prescrizione - Termine decennale - Decorrenza - Dalla data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999 - Sussistenza.
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)