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Sez. L, Sentenza n. 15895 del 13/11/2002 (Rv. 558442 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Divieto di cumulo fra prestazioni assistenziali e prestazioni per invalidità da causa di servizio o di lavoro a norma dell'art. 3, comma primo, legge n. 407 del 1990 - Deroga al divieto apportata dal comma primo bis dello stesso articolo, introdotto dall'art. 12 della legge 412 del 1991 - Presupposti - Prestazione assistenziale concretamente erogata entro il 1 gennaio 1992 - Necessità - Intervenuto accertamento positivo dei requisiti sanitario ed economico prima di detta data, senza effettiva erogazione - Ammissibilità del cumulo - Esclusione - Dubbi di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558442-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il cumulo fra prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio e prestazioni pensionistiche a carico del Ministero dell'Interno, vietato in linea generale dall'art. 3, comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che ha fissato il principio della incompatibilità fra prestazione previdenziale e prestazione assistenziale, è consentito in base alla deroga apportata dal comma primo bis del medesimo articolo della legge citata, introdotto dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente ai casi di attribuzione assistenziale già erogata alla data del 1 gennaio 1992, non essendo sufficiente, in difetto di tale erogazione, che alla data anzidetta siano stati accertati i requisiti sanitario ed economico del relativo diritto, attesa l'univocità del testo normativo in questione che fa riferimento letterale alle prestazioni pensionistiche "erogate" e considerata la "ratio" della disposizione, volta ad evitare un improvviso deterioramento del tenore di vita del beneficiario della doppia attribuzione, con compromissione degli stessi diritti della personalità. Detta "ratio legis", di tutela dell'affidamento del cittadino che si trovi in una situazione economica già realizzata, esclude l'irragionevolezza della norma, risultando manifestamente infondato l'ipotizzato contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 12 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 1 bis, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)