diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 22641 del 27/10/2009 (Rv. 610780 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Divieto di cumulo tra prestazioni assistenziali e prestazioni per invalidità da causa di servizio o di lavoro a norma dell'art. 3, comma 1, della legge n. 407 del 1990 - Deroga al divieto apportata dal comma 1 bis dello stesso articolo, introdotto dall'art. 12 della legge 412 del 1991 - Presupposti - Prestazione assistenziale concretamente erogata entro il 1 gennaio 1992 - Necessità - Provvedimento giudiziale successivo che riconosca il diritto con decorrenza antecedente a tale data - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610780-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il cumulo fra prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio e prestazioni pensionistiche a carico del Ministero dell'interno, vietato in linea generale dall'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, che ha fissato il principio dell'incompatibilità tra prestazione previdenziale e prestazione assistenziale, è consentito in base alla deroga apportata dal comma 1-bis del medesimo articolo, introdotto dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente ai casi di prestazione già effettivamente erogata alla data del 1 gennaio 1992, dovendosi escludere, attesa la natura eccezionale della norma derogatoria, suscettibile solo di stretta interpretazione, che possa attribuirsi rilievo al successivo riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto all'erogazione con decorrenza anteriore a tale data.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 1 bis, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)