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Sez. 6, Sentenza n. 24677 del 20/05/2026 Ud. (dep. 02/07/2026) Rv. 290355-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Delitti rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 322-ter cod. pen., commessi prima dell’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. - Confisca del denaro in misura corrispondente al loro profitto - Sentenza Massini delle Sezioni Unite - Sopravvenuta estinzione del delitto - Conferma della confisca - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290355-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La confisca del denaro in misura corrispondente al profitto di delitti rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 322-ter cod. pen., anche se commessi prima dell'introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., diversamente da quella relativa ad altri beni, può essere confermata nel caso di sopravvenuta estinzione del delitto, pur essendo qualificabile come confisca per equivalente, alla luce dell'indirizzo interpretativo affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite Massini, atteso che, per un verso, la stessa non si pone in contrasto con il legittimo affidamento del soggetto agente rispetto al quadro giuridico e interpretativo stabilizzato al momento della commissione del fatto, in quanto la confisca del danaro, prima della menzionata pronuncia, era intesa come diretta e che, per altro verso, la sua natura di misura di sicurezza rende improprio il riferimento all'art. 7 CEDU, posto a presidio del principio di legalità nella materia penale in senso convenzionale, la cui applicabilità postula che la misura abbia carattere punitivo.

Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)