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Sez. 2, Sentenza n. 4652 del 27/04/1991 (Rv. 471884 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Diritti dei condomini. | Impianti condominiali superflui o illegali - Facoltà di rinuncia del condomino - Sussistenza - Obbligo del condomino di sostenere le spese necessarie alla conservazione di detti impianti - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471884-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Diritti dei condomini.

In tema di condominio degli edifici, il principio stabilito dall'art. 1118 cod. civ., secondo cui il condomino non può, rinunciando al suo diritto sulle cose comuni, sottrarsi all'obbligo di concorrere nelle spese necessarie per la loro conservazione, con aggravio a carico degli altri condomini, non trova applicazione con riguardo quegli impianti condominiali da considerarsi superflui in relazione alle condizioni obiettive ed alle esigenze delle moderne concezioni di vita, ovvero illegali, perché vietati da norme imperative. Ricorrendo tali condizioni deve riconoscersi al condomino la facoltà di rinunciare alla cosa comune, senza essere tenuto a sostenere le spese necessarie per la sua conservazione, quando gli altri condomini intendano persistere nella conservazione degli impianti preesistenti, pur in presenza di nuove tecniche o servizi predisposti dalla Pubblica Amministrazione, poiché in tali casi l'esistenza degli impianti trova ragione esclusivamente nella determinazione dei condomini che intendono conservarli. (Nella specie un condomino, adducendo l'esistenza di impianti pubblici idrici e fognari perfettamente efficienti, aveva dichiarato di rinunciare al suo diritto sull'impianto condominiale di autoclave perché ritenuto superfluo, e sul pozzo nero perché in contrasto con le prescrizioni di legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1138, Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)