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Sez. 2, Sentenza n. 1626 del 25/01/2007 (Rv. 595734 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Deliberazione di esecuzione di opera edile abusiva - Illecito sanzionato penalmente - Nullità - Fattispecie relativa a copertura di un cortile condominiale.
Stato
decisa il 2007-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595734-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di condominio degli edifici, l'esecuzione di un'opera contrastante con le norme imperative in materia di edilizia di cui agli artt. 31 e 41 legge 17 agosto 1942, n. 1150 e agli artt. 10 e 13 legge 6 agosto 1967 n. 765, penalmente sanzionata con previsione di responsabilità a carico sia del committente che del suo autore, comporta, in quanto contraria all'ordine pubblico, la nullità per illiceità dell'oggetto della delibera dell'assemblea che l'abbia disposta. (Nella specie, relativa alla richiesta avanzata nel 1991, da parte di nuovi condomini, di demolizione di una tettoia del cortile comune realizzata nel 1963, che impediva la circolazione dell'aria e limitava la possibilità degli istanti di installare una caldaia per riscaldamento autonomo nel loro balcone di proprietà esclusiva, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda sul rilievo che il manufatto non aveva leso norme integrative del codice civile sulle distanze tra fabbricati e che il pericolo di ristagno di fumi di gas non derivava dalla presenza della copertura ma dall'improprio utilizzo del balcone).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 105, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)