Sez. 2, Sentenza n. 8306 del 23/04/2015 (Rv. 635155 - 01)
TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MASI CHIUSI | Domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi - Mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 35, comma 2, della legge n. 340 del 2000 - Conseguenze - Improponibilità dell'azione - Rilevabilità d'ufficio della questione in grado d'appello - Condizioni - Fondamento.
TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MASI CHIUSI
L'improponibilità della domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi in conseguenza del mancato esperimento del preventivo tentativo di conciliazione, di cui all'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è rilevabile d'ufficio anche in grado d'appello, ove la questione non sia stata già proposta e decisa in primo grado, ovvero se comunque la stessa non sia preclusa per effetto dell'acquiescenza della parte soccombente o della mancata riproposizione ad opera della parte vittoriosa, dovendosi assicurare effettività all'osservanza di un onere imposto dalla legge in funzione delle finalità di interesse pubblico di favorire la composizione anticipata della lite e di evitare l'aumento incontrollato delle controversie attribuite al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/2000 num. 340 art. 35 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)