Sez. 3, Sentenza n. 9297 del 18/04/2007 (Rv. 597713 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE | Proponibilità dell'azione - Relativa questione - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze in appello e in cassazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE
Le questioni attinenti alla proponibilità dell'azione sono rilevabili d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. In grado d'appello tale potere d'iniziativa del giudice sussiste ogni qualvolta tali questioni, come ogni altra il cui oggetto non è disponibile dalle parti, non siano state proposte e decise in primo grado. In tale ultima ipotesi, ossia quando tali questioni siano state decise dal giudice di primo grado, il potere del giudice della impugnazione trova un limite nella preclusione determinata dell'acquiescenza della parte soccombente o di quella, che, pur non avendo l'onere della impugnazione perché praticamente vittoriosa, per altre regioni, non abbia riproposto al giudice d'appello la relativa eccezione, incorrendo nella decadenza di cui all'art 346 cod. proc. civ. Qualora la questione di proponibilità non sia stata decisa in primo grado e non sia stata rilevata in appello nemmeno dal giudice, essa, ove non implichi un nuovo accertamento od apprezzamento di fatto, può essere prospettata in cassazione, in quanto non integra una questione di diritto nuova inammissibile, che nel giudizio di legittimità si identifica solo in quella che presupponga o comunque richieda un nuovo accertamento o apprezzamento in fatto e non in quella che lascia immutati i termini in fatto della controversia così come accertati dal giudice di merito.(Sulla base di tali principi la S.C. ha ritenuto ammissibile la questione relativa alla improponibilità di una domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., in quanto proposta al di fuori del giudizio cui la responsabilità si riferiva).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)