Sez. 5, Sentenza n. 8696 del 07/05/2004 (Rv. 572700 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Residui derivanti da cicli di produzione e consumo - Di cui all'allegato I Dir. 91/156/CEE (cd. materiali quotati nei mercuriali della Camera di commercio) - Disciplina ex D. Lgs n. 22 del 1997 sui rifiuti - Efficacia - Dies a quo - Individuazione - Disciplina anteriormente applicabile - DL n. 462 del 1996 - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con riferimento allo smaltimento dei residui derivanti da cicli di produzione e consumo, elencati nell'allegato I alla direttiva 91/156/CEE ed individuati nell'allegato 1 al DM dell'Ambiente 5 settembre 1994 (ossia costituiti da materiali quotati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione - cd. mercuriali -, effettivamente destinati al riutilizzo in cicli di produzione, nel rispetto della normativa in materia ambientale e sanitaria, e con le relative attività di recupero effettuate nel luogo di produzione, in quanto considerate parte integrante di essa), le disposizioni contenute del D. Lgs. n. 22 del 1997 (che ha dato attuazione alle dirr. CEE nn. 91/156, sui rifiuti, 91/689, sui rifiuti pericolosi, e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) hanno effetto solo dopo il 30 giugno 1999, data entro la quale - ai sensi dell'art. 57, co. 5, D. Lgs. n. 22 cit. - le attività che, in base alle leggi statali o regionali, erano restate escluse dalla disciplina dei rifiuti, come quelle relative ai materiali di cui ai mercuriali individuati nell'allegato 1 al DM 5 settembre 1994, si devono conformare alle nuove disposizioni. Prima di tale data, alle attività di riutilizzo, riciclaggio, trasporto e smaltimento di rifiuti si continuano ad applicare, temporaneamente, talune norme del decaduto DL n. 462 del 1996 (i cui effetti sono stati sanati dalla L. n. 575 del 1996) e, fra questi, l'art. 1, commi 2 e 5, che esclude dal campo di applicazione del regime dei rifiuti, di cui al d.P.R. n. 915 del 1982, unicamente i residui derivanti da cicli di produzione e consumo elencati nell'allegato I alla direttiva 91/156/CEE (e individuati nell'allegato 1 al cit. DM 5 settembre 1994)(Fattispecie relativa all'anno d'imposta 1998).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/09/1996 num. 462 CORTE COST., Legge 11/11/1996 num. 575, Legge 11/11/1996 num. 575 art. 1, DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 57 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)