Sez. L, Sentenza n. 240 del 20/01/1975 (Rv. 373435 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER VALORE - IN GENERE - DOMANDA DI RIASSUNZIONE O DI INDENNITA PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DETERMINAZIONE DEL VALORE - RIFERIMENTO AL RAPPORTO IN CONTESTAZIONE - CONSEGUENZE - VALORE INDETERMINABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER VALORE - IN GENERE - DOMANDA DI RIASSUNZIONE O DI INDENNITA PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DETERMINAZIONE DEL VALORE - RIFERIMENTO AL RAPPORTO IN CONTESTAZIONE - CONSEGUENZE - VALORE INDETERMINABILE.*
La domanda con la quale il prestatore d'opera, assumendo di essere stato licenziato illegittimamente, richiedeva il riconoscimento dei diritti attribuitigli dalla legge 15 luglio 1966 n 604 e cioe la riassunzione nel posto di lavoro o, in Mancanza il pagamento di un'indennita risarcitoria, pone in discussione l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, a norma dell'art 12 cod proc civ, il valore della causa deve essere determinato, anche ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, con riferimento a quella parte del rapporto che e ancora in contestazione. Pertanto, in considerazione della durata indeterminata di detto rapporto e della conseguente impossibilita di valutare economicamente la parte di esso ancora in contestazione, la controversia deve essere considerata, ai fini suddetti, di valore indeterminabile, tale dovendo considerarsi non soltanto la causa insuscettibile di valutazione economica, ma anche quella che, pur avendo natura patrimoniale, non consenta la Determinazione del suo preciso valore in base agli elementi acquisiti nel processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., DM 30/05/1969 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)