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Sez. L, Sentenza n. 3385 del 21/05/1986 (Rv. 446346 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - DIFESA PERSONALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - PERDITA PECUNIARIA CONSEGUENTE AD UNA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA DAL DATORE DI LAVORO - QUANTIFICAZIONE - CRITERI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446346-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - DIFESA PERSONALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - PERDITA PECUNIARIA CONSEGUENTE AD UNA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA DAL DATORE DI LAVORO - QUANTIFICAZIONE - CRITERI - CONSEGUENZE.*

Al fine di determinare il valore della causa la quantificazione della perdita pecuniaria conseguente ad una sanzione pecuniaria irrogata dal datore di lavoro ad un suo dipendente costituisce criterio del tutto insufficiente allorquando, ponendosi in discussione la legittimità della sanzione stessa e quindi censurandosi il comportamento del datore di lavoro, viene in discussione l'esistenza di un diritto non già limitato alle conseguenze economiche bensì esteso a tutti i riflessi ulteriori, quali la recidiva, la graduazione di successive sanzioni, la preclusione a progressioni di carriera, riflessi questi che, non essendo quantificabili, rendono la causa di valore indeterminabile. Ne discende che in tale evenienza la parte non può stare in giudizio personalmente (ex art. 417 cod. proc. civ.) mancando il presupposto del valore della causa non superiore a l. 250.000. (V 4908/81, mass n 415648; (V 240/75, mass n 373435).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)