Sez. 5, Sentenza n. 4977 del 02/03/1982 Ud. (dep. 14/05/1982) Rv. 153700 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - DOCUMENTI FORMALMENTE DERIVATIVI E SOSTANZIALMENTE ORIGINALI - NOZIONE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - DOCUMENTI FORMALMENTE DERIVATIVI E SOSTANZIALMENTE ORIGINALI - NOZIONE - FATTISPECIE.*
In tema di Atti pubblici, tra i documenti originali e quelli derivativi si interpone una categoria di documenti, che sono formalmente derivativi, ma sostanzialmente originali: formalmente derivativi, in quanto riproducono fatti giuridici emergenti da altri documenti, sostanzialmente originali in quanto, sia pure a mezzo dei fatti riprodotti, comprovano e rappresentano un fatto giuridico nuovo, avente una propria individualità, una propria autonomia, nonché propri effetti giuridici. (fattispecie in tema di registri della carriera scolastica universitaria). (Conf mass nn 147189, 097612).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)