Sez. 5, Sentenza n. 28 del 13/10/1980 Ud. (dep. 06/01/1981) Rv. 147189 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - DOCUMENTI FORMALMENTE DERIVATIVI E SOSTANZIALMENTE ORIGINALI - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - DOCUMENTI FORMALMENTE DERIVATIVI E SOSTANZIALMENTE ORIGINALI - NOZIONE.*
In tema di Atti pubblici, tra i documenti originali e quelli derivativi si interpone una categoria di documenti, che sono formalmente derivativi, ma sostanzialmente originali: formalmente derivativi, in quanto riproducono fatti giuridici emergenti da altri documenti, sostanzialmente originali in quanto, sia pure a mezzo dei fatti riprodotti, comprovano e rappresentano un fatto giuridico nuovo, avente una propria individualita, una propria autonomia, nonche propri effetti giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)