Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 128 del 1999
Massime (1)
Massima n. 24615
- Processo civile
- Competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno conseguente alla circolazione dei veicoli
- Infortuni dovuti alle insidie ed ai trabocchetti del manto stradale
- Omessa previsione
- Pretesa incidenza sul principio del giudice naturale
- Ipotizzabilità degli inconvenienti lamentati
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 cod. proc. civ. - che, ponendo un limite temporale alla rilevabilità dell'incompetenza, consente la trattazione della causa da parte di un giudice carente del potere giurisdizionale, nei casi in cui l'incompetenza non sia tempestivamente rilevata - in quanto - posto che al legislatore deve riconoscersi la più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione del processo, fermo il limite della ragionevolezza, e, quindi, nell'introduzione di limitazioni alla possibilità di rilevare i vizi di incompetenza a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo; che la "ratio" del novellato art. 38 cod. proc. civ., consistente nell'esigenza di una sollecita definizione delle questioni preliminari di competenza, è stata perseguita dal legislatore con l'unificazione del regime della rilevazione dell'incompetenza e con la imposizione di un limite temporale, oltre il quale è preclusa ogni questione relativa alla competenza; e che tale "ratio" risulta perfettamente coerente con i principi che caratterizzano la riforma del processo civile - gli inconvenienti, rappresentati dalla possibilità che le parti scelgano un giudice incompetente e rinuncino a sollevare la relativa eccezione, non sono nemmeno ipotizzabili sol che il giudice esegua il dovuto controllo preliminare in ordine alla competenza.
Norme impugnate
- art. 38 c.p.c.
Parametri
- art. 25 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1998 dal giudice di pace di Cassino nel procedimento civile vertente tra Buttaglieri Antonio e il comune di Piedimonte S. Germano, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Fernanda Contri.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, nel quale, in sede di conclusioni, era stata eccepita l'incompetenza per materia o per valore del giudice adito, il giudice di pace di Cassino, con ordinanza emessa il 2 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del codice di procedura civile, in quanto tale norma, ponendo un limite temporale alla rilevabilità dell'incompetenza, consente la trattazione della causa da parte di un giudice carente del potere giurisdizionale, nei casi in cui l'incompetenza non sia tempestivamente rilevata;
che, ad avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio della precostituzione del giudice, poiché permette la sostituzione del giudice naturale con altro giudice "virtuale, speciale e per una sola causa", il quale verrebbe ad acquisire il potere giurisdizionale non in forza di una previsione normativa, ma per una mera omissione delle parti;
che in tal modo la individuazione del giudice sarebbe rimessa alla disponibilità delle stesse parti, che potrebbero accordarsi per scegliere un giudice incompetente.
punto 2
Considerato che, come più volte questa Corte ha avuto modo di affermare, al legislatore deve riconoscersi la più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione del processo, fermo il limite della ragionevolezza;
che il legislatore può quindi legittimamente introdurre limitazioni alla possibilità di rilevare i vizi di competenza a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo;
che la ratio del novellato art. 38 del codice di procedura civile, consistente nell'esigenza di una sollecita definizione delle questioni preliminari di competenza, è stata perseguita dal legislatore con l'unificazione del regime della rilevazione dell'incompetenza e con la imposizione di un limite temporale, oltre il quale è preclusa ogni questione relativa alla competenza, ed essa risulta perfettamente coerente con i principi che caratterizzano la riforma del processo civile;
che gli inconvenienti lamentati dal rimettente, i quali consisterebbero nella possibilità che le parti scelgano un giudice incompetente e rinuncino a sollevare la relativa eccezione, non sono nemmeno ipotizzabili sol che il giudice esegua il dovuto controllo preliminare in ordine alla competenza;
che la questione è quindi manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Cassino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze