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Sez. U, Sentenza n. 290 del 05/02/1971 (Rv. 349770 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER ERRORE DI APPREZZAMENTO O DI CALCOLO - QUESTIONE DI DIRITTO - INCOMPETENZA PER MATERIA DELLA SEZIONE VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - RILEVABILITA D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA RISPETTIVA DELLA SEZIONE VALUTAZIONI E DI DIRITTO.*
Stato
decisa il 1971-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349770-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER ERRORE DI APPREZZAMENTO O DI CALCOLO - QUESTIONE DI DIRITTO - INCOMPETENZA PER MATERIA DELLA SEZIONE VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - RILEVABILITA D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA RISPETTIVA DELLA SEZIONE VALUTAZIONI E DI DIRITTO.*

La Corte di Cassazione, investita di ricorso avverso la decisione della Corte di appello che si e pronunziata in secondo grado sull'Azione di annullamento della pronunzia delle commissioni tributarie circa la valutazione di beni da sottoporre ad imposta sui trasferimenti di ricchezza, per grave ed evidente errore di apprezzamento, o errore di calcolo, ai sensi dell'art 29, comma terzo, del RDL 7 agosto 1936, n 1639, puo rilevare d'ufficio il difetto di Competenza per materia della commissione provinciale, Sezione valutazione, che si e pronunciata su questioni giuridiche. Invero, ne il ristretto ambito dell'Azione giudiziaria di nullita per vizi di legittimita prevista dal citato art 29 (e cioe la limitata configurazione legislativa dei vizi deducibili con l'Azione giudiziale), ne l'autonomia funzionale della giurisdizione delle commissioni di fronte alla successiva giurisdizione dell'autorita giudiziaria, possono importare deroga al precetto che l'incompetenza per materia, quale difetto di un presupposto processuale primario e fondamentale, puo e deve essere rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche nei vari gradi in cui si articola l'Azione giudiziaria stessa, finche non si sia formata la cosa giudicata sulla Competenza. Il ripristino dell'ordine della Competenza comporta l'annullamento delle decisioni dei giudici ordinari di primo e secondo grado e della decisione della commissione provinciale delle imposte, Sezione valutazione, cui gli Atti vanno restituiti, perche pronunzi sul merito, previo giudizio della stessa commissione, Sezione di diritto, sulla questione pregiudiziale.*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)