Sez. 3, Sentenza n. 832 del 18/01/2006 (Rv. 587263 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Piste di sci alpino - Gestore di un impianto di risalita - Responsabilità da custodia - Accertamento in concreto - Necessità - Fattispecie in tema di fortuito.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
La responsabilità del gestore di un impianto di risalita su una pista da sci va accertata verificando in concreto la pericolosità dell'impianto e avendo riguardo all'eventuale caso fortuito che, a norma dell'articolo 2051del codice civile, esclude la responsabilità del custode, e può consistere anche nel comportamento dello stesso danneggiato. (Nella specie, è stata esclusa la responsabilità del gestore perchè l'evento dannoso si era verificato non lungo la pista di discesa o la zona di frenata, ma in un'area destinata alla sosta e al transito degli sciatori verso il parcheggio e gli impianti di risalita attigui, area nella quale lo sciatore danneggiato aveva fatto irruzione a velocità particolarmente elevata e non adeguata alle condizioni di luogo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)