Sez. 3, Sentenza n. 7916 del 26/04/2004 (Rv. 572325 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Nozione - Conseguenze - Fattispecie relativa alla gestione di un impianto di risalita su una pista da sci.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
Le attività pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e importano responsabilità ex art. 2050 cod. civ., devono essere tenute distinte da quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito non avesse fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto, a fronte di un infortunio su una pista da sci per principianti in cui una giovane e inesperta sciatrice si era fratturata il femore cozzando contro i paletti in ferro collocati dal gestore per delimitare l'area di uscita dalla pista, non aveva idoneamente accertato se la collocazione dei paletti da parte del gestore, con quelle modalità e in quel particolare luogo, avesse colposamente determinato una situazione di pericolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)