Sez. 3, Ordinanza n. 2999 del 07/02/2008 (Rv. 601253 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Cumulo di cause connesse di cui talune soggette a decisione secondo diritto e talune secondo equità - Conseguenze - Decisione secondo diritto - Necessità - Mezzo di impugnazione nel regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Ricorso per cassazione - Esclusione - Appello - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
Ove si verifichi un cumulo di domande avanti al giudice di pace e tra le cause cumulate vi sia una connessione che impone, per pregiudizialità, l'accertamento comune e la conseguente decisione su uno stesso fatto per tutte le cause, essendo inammissibile che l'accertamento e la decisione del fatto comune possano svolgersi per una domanda in via equitativa e per l'altra secondo diritto, si deve ritenere, per esigenze di coerenza, che la decisione su tutta la controversia debba avvenire secondo diritto e che, pertanto, nel regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, la decisione del giudice di pace sia appellabile e non ricorribile per cassazione (Principio affermato dalla S.C. in un giudizio nel quale l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni inclusa nel limite della giurisdizione equitativa, il convenuto aveva svolto una domanda riconvenzionale di usucapione e il giudice di pace, dopo aver rimesso al tribunale la decisione sulla riconvenzionale, aveva trattenuto presso di sé la domanda principale di risarcimento danni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)