diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 7676 del 30/03/2009 (Rv. 607278 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Cumulo di cause connesse di cui talune soggette a decisione secondo equità e talune secondo diritto - Conseguenze - Decisione secondo diritto - Necessità - Individuazione del mezzo di impugnazione secondo l'art. 339 cod. proc. civ. nella disciplina anteriore al d. lgs. n. 40 del 2006 - Ricorso per cassazione - Esclusione - Appello - Sussistenza - Eccezione.
Stato
decisa il 2009-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607278-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Quando in un giudizio dinanzi al giudice di pace avente ad oggetto una domanda sottoposta come tale a regola di decisione secondo equità viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, la regola di giudizio - indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere la questione sulla sussistenza o meno della connessione ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ. - diventa quella di diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all'attuale art. 339 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 40 del 2006), la sentenza resa dal giudice di pace su entrambe le domande, così come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione (con irrituale declaratoria di inammissibilità per tale ragione o con rituale rimessione al tribunale della riconvenzionale) e la successiva sentenza definitiva sulla principale (anche nel caso in cui non sia stata fatta riserva avverso la parziale ed essa sia divenuta definitiva), sono da intendere pronunciate secondo diritto, con la conseguenza della loro appellabilità. Questo regime impugnatorio può escludersi, con la derivante assoggettabilità della relativa statuizione a ricorso per cassazione, solo nell'ipotesi in cui il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto ed affermando che la regola di decisione sulla domanda è quella secondo equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)