diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4836 del 14/07/1983 (Rv. 429725 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 18 DEL 1982 - EFFETTI - LIMITI - CARATTERE DI OFFICIOSITÀ DEL PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429725-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 18 DEL 1982 - EFFETTI - LIMITI - CARATTERE DI OFFICIOSITÀ DEL PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE - LEGITTIMITÀ.*

Con riguardo allo speciale procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio, la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982, la quale ha affermato l'illegittimità delle norme di detto procedimento nella parte in cui non consentono il controllo sul rispetto del diritto di difesa davanti al giudice ecclesiastico e sull'insussistenza di Disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, non ha inciso sulle altre norme del procedimento medesimo, né, in particolare, su quelle che ne prevedono l'officiosità (a seguito della trasmissione della sentenza del tribunale ecclesiastico), e non comporta, quindi, che l'esecutività di quelle pronunce resti soggetta all'ordinaria procedura di delibazione di cui agli artt. 796 e segg. cod. proc. civ. e quindi alla necessità di apposita domanda di parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)