Sez. 1, Sentenza n. 5261 del 18/10/1984 (Rv. 436993 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - UFFICIOSITÀ DEL RELATIVO PROCEDIMENTO, E DEFINIZIONE DELLO STESSO CON ORDINANZA PRONUNZIATA IN CAMERA DI CONSIGLIO - LEGITTIMITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - UFFICIOSITÀ DEL RELATIVO PROCEDIMENTO, E DEFINIZIONE DELLO STESSO CON ORDINANZA PRONUNZIATA IN CAMERA DI CONSIGLIO - LEGITTIMITÀ.*
Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982, che ha dichiarato l'illegittimità delle norme del procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio nella parte in cui non consentono il controllo sul rispetto del diritto di difesa davanti al giudice ecclesiastico e sull'insussistenza di Disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, non è venuta meno quella parte del procedimento, né l'ufficiosità, a seguito della trasmissione della sentenza del tribunale ecclesiastico, e la definizione con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, trattandosi di procedimento non dichiarato incostituzionale dalla richiamata pronunzia di incostituzionalità, né modificato da alcuna successiva disposizione. (Conf 2688/84, mass n 434723; (Conf 4836/83, mass n 429725; (Conf 6739/83, mass n 431458).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)