Sez. 2, Sentenza n. 1700 del 01/07/1966 (Rv. 323327 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O D'URGENZA - OCCUPAZIONE D'URGENZA - ESECUZIONE - EFFETTI - MANCANZA DEL PRIVATO DI UN POSSESSO TUTELABILE CON L'AZIONE DI MANUTENZIONE ANCHE SE L'OCCUPAZIONE NON SIA STATA PRECEDUTA DALLA REDAZIONE DEL VERBALE DI CONSISTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O D'URGENZA - OCCUPAZIONE D'URGENZA - ESECUZIONE - EFFETTI - MANCANZA DEL PRIVATO DI UN POSSESSO TUTELABILE CON L'AZIONE DI MANUTENZIONE ANCHE SE L'OCCUPAZIONE NON SIA STATA PRECEDUTA DALLA REDAZIONE DEL VERBALE DI CONSISTENZA.*
Nelle espropriazioni per pubblica utilita, allorche si tratti di opere dichiarate indifferibili ed urgenti, l'occupazione immediata del fondo espropriando per l'inizio dei lavori deve essere considerata come presa di possesso anticipata e definitiva di esso -fermo restando ovviamente il principio fondamentale che il trasferimento di proprieta si determina dalla data del decreto di espropriazione emesso dal prefetto-. Pertanto, non e legittimato all'Esercizio dell'Azione possessoria di manutenzione, per Mancanza di un possesso attuale tutelabile, chi lamenti di aver subito una molestia nel godimento di un immobile, in ordine al quale il prefetto abbia gia emanato decreto di occupazione di urgenza per la realizzazione di opere dichiarate indifferibili e sia gia avvenuta - in esecuzione di tale decreto - la picchettazione del fondo da parte di un incaricato dell'ente a cui favore l'occupazione temporanea e urgente sia stata disposta. Ne puo ritenersi come non avvenuta l'occupazione e la conseguente perdita del possesso da parte del privato per il fatto che l'occupazione del fondo non sia stata preceduta dalla redazione del verbale di consistenza, che ha la funzione di accertare la natura e lo stato dell'immobile da espropriare al fine della Determinazione dell'indennita di espropriazione. Tale verbale, infatti, e un semplice atto preparatorio del procedimento di occupazione, un presupposto di legittimita del relativo provvedimento e la sua Mancanza non produce la inesistenza di quest'ultimo, ma, tutt'al piu, un vizio di legittimita da farsi valere dinanzi al giudice amministrativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)