Sez. U, Sentenza n. 3520 del 04/12/1971 (Rv. 355172 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DECRETO PREFETTIZIO - STATO DI CONSISTENZA - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO - CONDIZIONE PER LA CONVALIDAZIONE DEL DECRETO - FUNZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA - MANCATA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO - OMESSA REDAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA - VIZI DEL PROCEDIMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DECRETO PREFETTIZIO - STATO DI CONSISTENZA - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO - CONDIZIONE PER LA CONVALIDAZIONE DEL DECRETO - FUNZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA - MANCATA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO - OMESSA REDAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA - VIZI DEL PROCEDIMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La notificazione del decreto che autorizza l'occupazione d'urgenza non e elemento necessario per la perfezione e, neppure, per l'efficacia del provvedimento, ma solo condizione per la convalidazione, per decorso del termine, del provvedimento stesso, che sia impugnabile nella competente Sede amministrativa, o per il perfezionamento del procedimento per la Determinazione dell'indennita. La redazione dello stato di consistenza da parte dei funzionari della pubblica amministrazione e un atto preparatorio del procedimento di occupazione dell'immobile espropriato ed ha la funzione di identificare tale immobile e di accertarne la natura, le dimensioni, lo stato di manutenzione e gli altri elementi che lo caratterizzano, al fine della commisurazione dell'indennita dovuta al proprietario per l'espropriazione. La mancata notificazione del decreto prefettizio di occupazione e la mancata redazione dello stato di consistenza del fondo non toccano il potere dell' amministrazione, costituendo soltanto vizi del procedimento, dei quali puo conoscere soltanto il giudice amministrativo. (V 1108'69, mass n 339637; 2001'68, mass n 334037; 1700'66, mass n (323327).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)