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Sez. 5, Sentenza n. 496 del 17/11/1998 Ud. (dep. 16/01/1999) Rv. 212153 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE | Parte civile - Costituzione in primo grado - Oggetto di impugnazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212153-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE

La costituzione di parte civile ammessa in primo grado non è contestabile nei gradi successivi e non può, pertanto, essere oggetto di impugnazione. Ciò perché la questione concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza della parte civile è preclusa se non proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)