Sez. 5, Sentenza n. 496 del 17/11/1998 Ud. (dep. 16/01/1999) Rv. 212153 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE | Parte civile - Costituzione in primo grado - Oggetto di impugnazione - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE
La costituzione di parte civile ammessa in primo grado non è contestabile nei gradi successivi e non può, pertanto, essere oggetto di impugnazione. Ciò perché la questione concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza della parte civile è preclusa se non proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)