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Sez. 6, Sentenza n. 809 del 18/12/1998 Ud. (dep. 21/01/1999) Rv. 212916 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE | Parte civile - Ammissibilità - Proposizione della questione immediatamente dopo l'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti - Necessità - Svolgimento di attività processuale da parte dell'interessato senza sollevare la questione e rinvio del processo a udienza fissa - Proposizione della questione nella nuova udienza - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212916-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE

In tema di questioni preliminari, le espressioni "subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti" e "sono decise immediatamente" di cui all'art. 491 cod. proc. pen. hanno il significato di imporre alle parti processuali interessate il rilievo immediato delle questioni e al giudice l'altrettanto immediata decisione delle stesse, nell'istante cioè che segue la verifica della costituzione delle parti. Pertanto, qualora la prima udienza si concluda con l'ordine di prosecuzione del dibattimento ad altra udienza fissa, dopo che la parte sottoposta all'onere di sollevare la questione preliminare dell'ammissibilità della costituzione di parte civile abbia comunque svolto una qualsiasi attività processuale senza avere sollevato la questione medesima, rimane preclusa alla parte stessa la possibilità di sollevare detta questione oltre il limite temporale segnato dalla conclusione della prima udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)