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Sez. L, Sentenza n. 11172 del 13/10/1992 (Rv. 478898 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Rischio specifico, rischio elettivo | Indennizzabilità dell'infortunio - Presupposto - Riconducibilità di esso ad un rischio tipico della prestazione - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478898-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Rischio specifico, rischio elettivo

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando tra l'evento lesivo e la prestazione lavorativa sussista un nesso eziologico - quanto meno mediato e indiretto, e cioè una correlazione che vada al di là della mera concomitanza di tempo e di luogo - l'infortunio è indennizzabile anche se non riconducibile ad un rischio tipico della prestazione lavorativa, purché sussista tra il sinistro e la prestazione stessa un nesso tale da rendere l'infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell'evento e alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso di una determinata attività lavorativa. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito con cui è stata riconosciuta l'indennizzabilità dell'infortunio subito da un agricoltore ferito salito su un albero per la raccolta delle olive e ferito dall'arma di un cacciatore attratto dal movimento dei rami).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)