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Sez. L, Sentenza n. 12325 del 18/09/2000 (Rv. 540231 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Nesso di causalità tra attività lavorativa e sinistro - Configurabilità - Condizioni - Comportamento colposo dell'assicurato - Irrilevanza - Comportamento doloso o sussistenza del rischio elettivo - Tutela assicurativa - Operatività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540231-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO

In tema di occasione di lavoro ciò che è rilevante, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per la sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è il nesso di causalità tra l'attività lavorativa ed il sinistro, condizionante l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore. Tale nesso presuppone non tanto una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale, tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma richiede che questo evento dipenda dal rischio specifico (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero dal rischio, pur sempre specifico (ma improprio), insito in attività accessorie ma immediatamente e necessariamente connesse, o strumentali, allo svolgimento di quelle mansioni. Ove sussista la suddetta obiettiva connessione tra attività lavorativa ed infortunio, non rileva l'eventuale comportamento colposo dell'infortunato (che in ipotesi avrebbe potuto evitare, o ridurre nelle conseguenze, il sinistro con un comportamento improntato a maggiore prudenza, diligenza o attenzione), mentre invece un comportamento doloso o la sussistenza di un rischio elettivo escludono la tutela assicurativa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che potesse essere considerata inerente all'esecuzione del lavoro la condotta dell'assicurato, titolare di un'impresa artigiana, consistente nell'avere bruciato residui di produzione o rifiuti di cantiere utilizzando liquido infiammabile ed aveva, pertanto ritenuto ascrivibili a rischio elettivo, le ustioni che ne erano derivate e che avevano determinato il decesso dell'assicurato).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)