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Sez. 2, Sentenza n. 5397 del 14/05/1991 (Rv. 472155 - 01)

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Pagamento - Cambiale in moneta non avente corso legale nel luogo del pagamento | Possesso del titolo da parte del debitore - Presunzione "iuris tantum" di pagamento.
Stato
decisa il 1991-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472155-01

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Pagamento - Cambiale in moneta non avente corso legale nel luogo del pagamento

Ai sensi dell'art. 45 R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 colui che paga la cambiale, sia esso l'emittente ad altro obbligato, ha diritto di farsela consegnare (quietanzata) dal portatore, onde il possesso del titolo di credito da parte del debitore vale a stabilire una presunzione "iuris tantum" di pagamento (e non una mera presunzione "ex" art. 2729 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1237, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)