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Sez. 2, Sentenza n. 2401 del 17/03/1999 (Rv. 524206 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - IN GENERE | Pagamento - Restituzione del titolo - Mancanza - Presunzione di mancato pagamento della cambiale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524206-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - IN GENERE

Il principio secondo cui il creditore il quale replica all'eccezione di pagamento del debitore, affermando che la somma riscossa è relativa ad un diverso debito, è tenuto a specificare quest'ultimo e a dimostrarlo, non opera quando il credito sia portato da cambiali, o da altro titolo di credito, perché in tal caso il possesso del titolo, da parte del creditore, fa presumere che esso non sia stato pagato, ed è onere del debitore provare il contrario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)