Sez. U, Sentenza n. 3386 del 02/04/1998 (Rv. 514128 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ) | Art. 5 "sexies" Legge n. 216 del 1995 - Portata - Effetti - Rimozione dell'incompatibilità tra impiego pubblico ed esercizio della pubblica professione - Esclusione - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ)
L'art. 5 "sexies" della legge n. 216 del 1995 non ha modificato il regime dell'incompatibilità tra impiego comunale ed esercizio della pubblica professione, sancito dall'art. 241 del R.D. n. 393 del 1934, ma ha inteso solo perseguire fini di politica finanziaria, demandando, in primo luogo, ai tecnici in organico alle pubbliche amministrazioni, allo scopo del contenimento della spesa pubblica, la redazione e sottoscrizione dei progetti in materia di lavori pubblici elaborati da dette amministrazioni. La prima delle menzionate norme concerne, pertanto, uno degli "speciali incarichi" già previsti dal primo comma dell'art. 7 del R.D. n. 275 del 1929, con la differenza che, mentre ai sensi del citato art. 7 il loro svolgimento non richiedeva l'iscrizione all'albo, la nuova legge non solo la prevede espressamente, ma pone a carico dell'amministrazione la relativa spesa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 275 art. 7, Regio Decr. 03/03/1934 num. 393 art. 241, Legge 02/06/1995 num. 216 art. 5 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)