Sez. U, Sentenza n. 7417 del 29/07/1998 (Rv. 517577 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Divieto di iscrizione ad albi professionali per i pubblici dipendenti - Legittimità - Condizioni - Autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
Non è consentita l'iscrizione ad un albo professionale (nella specie, dei geometri) al pubblico dipendente che ne faccia richiesta (nella specie, impiegato comunale), in ragione del combinato disposto degli art. 7, R.D. 274/1923, 60, T.U. 3/1957, e 58 D.lgs 29/1993, norma, quest'ultima, che ha ribadito il generale principio dell'incompatibilità, sancito per i dipendenti statali (e degli enti pubblici non economici), con riferimento a tutti i pubblici dipendenti, senza che, all'uopo, possa spiegare influenza la eventuale autorizzazione rilasciata dall'ente (nella specie, il Comune) a svolgere attività privata se tale atto risulti (come nella specie) di volta in volta subordinato al rilascio di una ulteriore autorizzazione da parte dell'organo esecutivo dell'ente stesso (nella specie, giunta comunale).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)